Finalmente terminato l’iter di approvazione della direttiva (UE) 2019/2161 del 27 novembre 2019, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.

Dopo l’approvazione in via preliminare durante il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio è stata approvata, con un decreto legislativo di attuazione, la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (Ministro delle imprese e del Made in Italy).

Molte le novità: il decreto amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative. Vediamo da vicino di cosa si tratta.

Per prima cosa gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Questo permetterà di evitare quelle manovre di aumento dei prezzi appena prima di annunciare una promozione che nei fatti così non è.

Diventa pratica ingannevole:

  1. la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche;
  2. la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento volti a ottenere una migliore classificazione dei prodotti. Con importanti ricadute sui comparatori on line;
  3. la rivendita di biglietti per eventi acquistati tramite strumenti automatizzati (cd secondary ticketing);
  4. l’utilizzo da parte dei professionisti di recensioni false o di cui non sia stata previamente verificata l’autenticità

Si prolunga a trenta giorni (dai 15 attuali) il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Un aumento della protezione per far fronte alle molte sottoscrizioni di contratti per acquistare beni (ad es. le famigerate enciclopedie) oppure forniture di servizi (gas, luce ecc.).

Infine si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo è pari a 2 milioni di euro); si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA