Si moltiplicano le segnalazioni dei consumatori per contratti di fornitura luce e gas non richiesti.

In vista dell’imminente fine del mercato tutelato nei settori del gas naturale (gennaio 2024) e dell’energia elettrica (aprile 2024) le società di fornitura stanno promuovendo campagne pubblicitarie massive per raggiungere il più alto numero di potenziali clienti.

A tali strategie di marketing si affiancano però, in alcuni casi, pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e talvolta aggressive da parte di operatori telefonici e rappresentanti che operano tramite il porta a porta.

Sono numerose le segnalazioni dei consumatori che, del tutto inconsapevolmente, scoprono di aver cambiato fornitore di luce e gas tramite adesioni telefoniche o contratti stipulati fuori dai locali commerciali.

Frequentemente gli operatori, per convincere il potenziale cliente, si presentano come dipendenti del fornitore di origine, in alcuni casi addirittura come legali di un’associazione di consumatori o incaricati dell’autorità Arera.

La successiva registrazione, utilizzata per formalizzare il subentro, costituisce supporto durevole che le compagnie utilizzano per sostenere la validità dei contratti. E’ opportuno evidenziare che oggetto di registrazione non è l’intera conversazione, quindi anche le ingannevoli premesse, ma solamente l’estratto in cui l’ignaro consumatore ripete “SI” alle domande poste dall’operatore.

In molti casi, però, dall’ascolto dei nastri è possibile rilevare criticità tali da determinare un consenso viziato e quindi l’annullabilità dei contratti di fornitura non richiesti.

Le possibili soluzioni

Il primo consiglio è volto a prevenire tali contratti. È opportuno non fornire alcun tipo di informazione ai call center, i quali in molti casi sono già in possesso dei nostri dati e cercano solo un’adesione telefonica vincolante.

Se il subentro, però, si perfeziona è opportuno avviare una formale contestazione nei confronti della compagnia, per far valere il disposto dell’art. 66 quinquies Codice del consumo il quale stabilisce che il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

Ciò significa che, nell’ipotesi di un contratto non richiesto o annullabile per vizio del consenso, il consumatore non è tenuto a pagare le fatture, anche nell’ipotesi vi sia stato un consumo di energia elettrica o gas.

Consigliamo ai consumatori di prestare massima attenzione alle telefonate e alle visite a domicilio di sedicenti operatori e di contestare tempestivamente eventuali contratti non richiesti, per evitare il diffondersi di tali pratiche che, nei prossimi mesi, saranno sicuramente ancora più frequenti.

Per tutelare i consumatori Adiconsum Verona ha costituito il Gruppo di acquisto luce e gas che, in quattro anni di esistenza, ha già raggiunto oltre 700 aderenti. I consumatori hanno così la certezza di avere condizioni di fornitura economiche e trasparenti perché garantite dall’Associazione.  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo adiconsumverona.it/gruppo-dacquisto.

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