Nell’estate in cui la politica italiana discute di salario minimo, la Cisl sta raccogliendo le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata alla partecipazione del lavoratore alla gestione delle imprese per cui lavora, nelle sue diverse forme: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva.
L’obiettivo della proposta, depositata in Cassazione lo scorso 20 aprile dal Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, è dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Quali sono le forme di partecipazione già previste dalla legge?

Se è vero, infatti, che nella legislazione italiana esistono già diverse norme che offrono spazi di partecipazione al lavoratore, è altrettanto vero che si tratta di interventi frammentati e caratterizzati da un ambito applicativo ristretto.

La decontribuzione dei premi di produttività

La relazione accompagnatoria cita anzitutto la decontribuzione dei premi di risultato in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introdotta dalla legge n. 208/2015 e successivamente ampliata.
Questa agevolazione prevede che ai premi di produttività, oltre alla detassazione (che consiste in un’imposta favorevole del 10 sostitutiva per cento, attualmente applicabile fino al limite di 3.000 euro lordi annui di premio e solo ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, non abbiano un reddito da lavoro superiore a 80.000 euro), in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti si applichi anche una forma di decontribuzione.
Il beneficio si traduce, sui primi 800 euro di premio, nella riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e in un esonero contributivo totale per il dipendente.

La definizione di “coinvolgimento paritetico dei lavoratori”

Successivi chiarimenti ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato in cosa consiste il “coinvolgimento paritetico” che la contrattazione aziendale deve prevedere affinché si possa beneficiare della decontribuzione.
Secondo il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, si tratta del “coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.


L’obiettivo di questi schemi organizzativi è “accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro” (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 2016). Non bastano, quindi, i “gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione”: al fine di beneficiare dello sgravio è necessario che “i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”.

Il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese sociali

Altro esempio riguarda le imprese sociali: in base alle nuove disposizioni sul Terzo settore, le imprese sociali devono definire nei propri statuti o nei regolamenti aziendali dei meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione di lavoratori, utenti e stakeholder, al fine di assicurare loro la possibilità di “esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi” (art. 11 del Decreto legislativo n. 112/2017).
Con un Decreto ministeriale del 7 settembre 2021 sono state poi declinate le forme di partecipazione da prevedere, come ad esempio la comunicazione almeno annuale delle informazioni sull’andamento dell’attività dell’impresa, sulla qualità e natura dei servizi, e la consultazione regolare ed effettiva di lavoratori e utenti.

Il work for equity previsto per le startup

L’ultima ipotesi menzionata dalla Cisl è rappresentata dalla possibilità, per startup, pmi innovative e incubatori di impresa, di remunerare i propri lavoratori o collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (ad esempio, stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di cosiddetto work for equity (Decreto-legge n. 179/2012).
Il reddito derivante dall’assegnazione di questi strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono autonomamente stabilire le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio in base “all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento […], incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni”.

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La contrattazione collettiva ha già fatto da apripista

Rispetto agli obiettivi che la proposta della Cisl si pone, occorre sottolineare come, “dal basso”, la contrattazione collettiva e aziendale sia già avanti anni luce rispetto alla legge.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta si citano almeno quaranta esempi di gruppi grandi e medi del sistema imprenditoriale italiano (da Poste italiane a Luxottica, da Piaggio a Leroy Merlin, da Volkswagen a OVS), nei quali negli ultimi anni si sono consolidate esperienze di partecipazione contrattata tra sindacati e aziende.
È proprio da alcune di queste forme partecipative che la proposta di legge si sviluppa, al fine di valorizzarle in una cornice legislativa e di estenderle il più possibile all’interno del mercato, facendole diventare la normalità delle relazioni sindacali.
E la contrattazione continuerebbe ad avere un ruolo chiave anche con questo progetto di legge: qualsiasi iniziativa intrapresa, per permettere all’azienda di accedere ai benefici e agli sgravi fiscali, dovrebbe sempre essere il frutto della negoziazione tra le parti e risultare nei contratti collettivi.
Vediamo quindi quali sono le principali previsioni della proposta della Cisl, alcune delle quali decisamente innovative.

Partecipazione alla gestione dell’azienda

La proposta di legge si concentra anzitutto sulla partecipazione dei lavoratori agli organi di governo delle imprese, al fine di creare forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche.
La legge darebbe infatti ai contratti collettivi la possibilità di prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori, a seconda della tipologia societaria, nei consigli di sorveglianza (per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso), nei consigli di amministrazione e nel comitato per il controllo sulla gestione. Una disposizione analoga è prevista per le società a partecipazione pubblica, con l’ingresso nel consiglio di amministrazione di almeno una figura che rappresenta lavoratori e lavoratrici.
I rappresentanti, che devono essere in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori, verrebbero scelti dai lavoratori stessi.

Distribuzione degli utili e piani di partecipazione finanziaria

Con riferimento alla partecipazione economica e finanziaria, la proposta della Cisl mira a introdurre meccanismi di distribuzione degli utili d’impresa ai lavoratori, nonché forme di azionariato diffuso, che prevedono l’attribuzione ai lavoratori, su base volontaria, di strumenti finanziari.
Per questa seconda ipotesi, ai lavoratori può essere data la possibilità di sottoscrivere quote del capitale sociale delle imprese, oppure di trasformare in azioni i premi di risultato, o ancora di destinare a questi piani di partecipazione finanziaria una parte della propria retribuzione aggiuntiva.

Le commissioni paritetiche

I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale, composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori, finalizzate a definire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e della organizzazione del lavoro. Ai dipendenti avranno contribuito a questi sviluppi potranno essere assegnati premi aziendali.

Previsti premi per le imprese virtuose

La proposta della Cisl ipotizza un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori con uno degli istrumenti appena descritti: incentivi e sgravi fiscali per spingere le aziende sul terreno della responsabilità sociale.
Ad esempio, le imprese che adottano un piano di partecipazione azionaria possono dedurre dal reddito di impresa, per ciascun lavoratore, la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione ai lavoratori; se le azioni sono assegnate gratuitamente, la deducibilità del valore delle azioni è totale.

Agevolazioni anche per i lavoratori

L’attivazione del piano di partecipazione porta benefici anche ai dipendenti, che possono dedurre dal loro reddito, per non più di diecimila euro l’anno, gli importi investiti nel piano.
Con riferimento alla partecipazione agli utili, la proposta stabilisce che le somme percepite dai lavoratori a seguito della distribuzione di non meno del 10 per cento degli utili lordi (fino ad un massimo di diecimila euro) siano assoggettate all’Irpef con una cedolare secca del 5 per cento. Le somme diventano esentasse se versate in forme pensionistiche complementari o in contributi di assistenza sanitaria.

Il voting trust

Potranno essere stipulati accordi di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria. Si tratta del cosiddetto voting trust, un istituto molto diffuso nel diritto anglosassone.

Obblighi di consultazione preventiva

Il testo della proposta stabilisce i casi in cui, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, le rappresentanze dei lavoratori devono essere obbligatoriamente informate e consultate in via preventiva almeno una volta all’anno, ampliando la partecipazione consultiva su molti più aspetti di quelli previsti dalla legislazione vigente: i temi riguardano i dati economici e finanziari dell’impresa, le scelte strategiche, di investimento e i relativi piani industriali, all’introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, le esternalizzazioni e gli appalti, l’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e l’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, l’adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale e della sostenibilità sociale dell’impresa.
La consultazione viene estesa anche alle pubbliche amministrazioni e, per certe materie, viene resa obbligatoria nelle banche e nelle aziende che forniscono servizi pubblici essenziali.

Formazione e permessi per i rappresentanti

Per i dipendenti chiamati a partecipare alle commissioni o a sedere negli organi, la proposta garantisce il diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni, ma soprattutto il diritto a una formazione per assicurare una presenza qualificata.

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La Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori e il Garante della sostenibilità delle imprese

Verrebbe istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende.
Altra figura che nascerebbe se la proposta della Cisl diventasse legge è il Garante della sostenibilità sociale delle imprese: istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante opererebbe come meccanismo di certificazione della sostenibilità delle imprese, con la possibilità di ulteriori misure premiali definite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Dove si firma

La proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl può essere sottoscritta da tutti i cittadini italiani, che possono recarsi con un documento di riconoscimento valido presso i punti allestiti per la raccolta. La raccolta delle sottoscrizioni dura sei mesi e terminerà nel mese di novembre, poi la Cisl presenterà il testo in Parlamento.
Per sapere dove e quando è possibile firmare, occorre consultare la pagina seguente: https://www.partecipazione.cisl.it/dove-si-firma.

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