Contratti e Covid-19: le bollette luce, acqua e gas
L'AREA ha disposto una serie di misure di aiuto vista la situazione emergenziale da Coronavirus. Vediamo quali.
L'AREA ha disposto una serie di misure di aiuto vista la situazione emergenziale da Coronavirus. Vediamo quali.
Proseguendo sulla falsariga del primo articolo di questa rubrica, oggi affronteremo il tema dei pagamenti delle cosiddette “bollette”, vale a dire quindi il saldo dei contratti relativi alle utenze di luce, acqua e gas. L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente (AREA), con una serie di provvedimenti che hanno via via pedissequamente seguito le indicazioni governative sul lockdown (ultimo dei quali la Deliberazione 124/2020/R/com), ha disposto una serie di misure di aiuto vista la situazione emergenziale.
In primis è stato previsto sino al 3 maggio 2020 il blocco dei procedimenti per morosità “per garantire la continuità del servizio in un periodo di particolare criticità per gli utenti”. Ciò significa, in pratica, che, in caso di omesso pagamento di una o più bollette anche anteriore al “periodo coronavirus”, gli Enti erogatori non possono attivare il procedimento di sospensione della fornitura stessa. Gli utenti privati interessati da questa misura sono:
– per l’elettricità: le utenze in bassa tensione;
– per il gas: tutti i clienti domestici e nel caso di uso non domestico quelli con consumo non superiore ai 200.000 smc/anno
– per l’acqua: tutte le utenze senza distinzione tra domestiche e non domestiche.
Il presidente dell’Autorità, Stefano Besseghini, ha voluto precisare che non si tratta di una sospensione dei pagamenti, ma solo di una misura di congelamento dei “distacchi”, e di conseguenza tutti noi troveremo in cassetta della posta le nostre rispettive bollette. Certo è evidente che tale ultima affermazione male si concilia con la natura del provvedimento ma anche con il dettato dell’6-bis del D. L. 6/2020 (“6-bis Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”) che abbiamo esaminato nell’articolo della settimana scorsa. Al di là di questo, oltre a bloccare le “disalimentazioni”, gli Enti erogatori avranno l’obbligo di riavviare le procedure al momento della fine del lockdown inviando una nuova missiva di messa in mora. I fornitori potranno quindi procedere al distacco solo riavviando le procedure di costituzione in mora dei clienti e rispettando i tempi di preavviso previsti dalle regole del singolo settore.
Attenzione anche in questo caso: le somme dovute andranno in ogni caso pagate nel momento in cui la situazione ritornerà alla “normalità”, ma, nel caso in cui il cliente non abbia pagato le bollette in scadenza o emesse nel periodo di blocco (vale a dire 10 marzo 2020-3 maggio 2020), gli operatori (in specifico per quelli in regime di tutela, Placet e Servizio idrico integrato) dovranno indicare nella prima lettera di sollecito o di messa in mora una offerta di rateizzazione degli importi dovuti senza aggiungere maggiorazioni per gli interessi. Per evitare poi le problematiche legate all’eventuale consegna dei documenti di pagamento attraverso la posta, è stato altresì stabilito che gli enti erogatori potranno inviare le bollette anche in formato elettronico a tutti i clienti che abbiano fornito loro un indirizzo e-mail o di un numero di cellulare. Nella stessa comunicazione i clienti verranno anche informati del fatto che potranno pagare, a loro richiesta, con domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito e farsi inviare tutte le successive bollette in formato elettronico.
Infine, tra le misure messe in campo dall’Autorità, c’è anche un allungamento dei tempi per chiedere il rinnovo dei bonus sociali relativi ad energia elettrica, gas ed acqua. Infatti, per i bonus in scadenza nel periodo emergenziale, sarà possibile rinnovare la richiesta per l’erogazione del beneficio oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo e garantita, a verifica delle condizioni di accesso avvenuta, la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo avrà durata di 12 mesi, come previsto dalla normativa attuale.
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